Normativa vigente per la coltivazione della canapa
Agli inizi del Novecento l’Italia era tra i primi produttori mondiali della canapa, se ne produceva più di quanto se ne produce oggi in tutto il mondo.
Poi lo sforzo richiesto per la sua coltivazione e l’introduzione nel mercato di nuove fibre sintetiche ha portato ad abbandonarne la produzione.
Negli anni si è diffusa confusione generata da diversi interventi normativi antidroga, non sempre specifici e chiarificatori, che hanno finito per radicare nelle persone l’erronea convinzione di considerare la canapa uno stupefacente e non più una risorsa naturale.
Finalmente la Legge n. 242 del 2 dicembre 2016 che ha definito la filiera produttiva della canapa e regolamentato modalità e mezzi di commercializzazione.
Sin dal suo incipit, infatti, la Legge, all’art. 1 stabilisce che “La presente legge reca norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa (Cannabis sativa L.), quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonché come coltura da impiegare quale possibile sostituto di colture eccedentarie e come coltura da rotazione”.
Per proseguire poi al comma 2 ... “La presente legge si applica alle coltivazioni di canapa ammesse ed iscritte nel Catalogo comune delle varieta' delle specie di piante agricole, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309”.
L’importante novità contenuta nella legge 242/16 va ricercata nell’art. 2, intitolato, “Liceità della coltivazione”: la coltivazione di canapa è consentita senza necessità di alcuna autorizzazione, purché vengano rispettati da parte dell’agricoltore precisi obblighi di conservazione dei cartellini della semente acquistata, di conservazione delle fatture di acquisto della semente così da consentire agli organi preposti controlli della documentazione e analisi di laboratorio.
Vengono così fissati precisi limiti per il contenuto complessivo di Thc (tetraidrocannabinoido, ossia il principio attivo presente nella canapa) della coltivazione con primo limite allo 0,2 per cento e, comunque, entro lo 0,6 per cento per rilevazioni effettuati su piante ancora nei campi.
Grazie a questa legge dunque non ci sono più dubbi al riguardo: la coltivazione della marijuana legale non è più vietata e non ha bisogno di alcuna autorizzazione.
La legge 242/16 proibisce le importazioni non rientranti nel catalogo europeo evitando quindi erbe svizzere, incroci e ibridi.